Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 18
(Art. 26, L.R. 10/1995)
(Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali)
1. Ogni direttore per la soluzione di questioni che necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento di attività istruttorie complesse, fatta salva la responsabilità di procedimento, può costituire appositi organismi composti da dipendenti regionali. In ragione della complessità delle materie o delle attività, a tali organismi possono essere chiamati a partecipare esperti esterni all'amministrazione regionale.
2. Il segretario generale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni, di cui all'articolo 14, adotta le modalità generali per la costituzione, per il funzionamento e per la determinazione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza a favore di soggetti esterni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi