Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 24
(Art. 22, L.R. 16/1996)
(Semplificazione dell'attività amministrativa)
(Semplificazione dell'attività amministrativa)
1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi.
2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all'amministrazione regionale, o qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti dei rispettivi settori, il coordinatore del comitato di coordinamento di cui all'articolo 14 e ciascun direttore possono indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990.
3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia