Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 30
(Art. 29, L.R. 16/1996)
(Sistema di valutazione)
1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'articolo 29, comma 2, lettera c).
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e inoltre:(22)
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.
3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità di risorse.
4. La Giunta regionale si avvale di un Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), cui spetta:
a) definire le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
b) elaborare linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione;
c) assicurare la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi. (23)
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni ed è composto da tre membri esterni, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata esperienza e professionalità nell’ambito della valutazione delle performance. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati compiti e funzioni.(24)
6. La valutazione dei dirigenti cui sono attribuite funzioni di direzione è affidata al Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. La valutazione dei dirigenti cui non sono attribuite funzioni di direzione è affidata al dirigente sovraordinato.(25)
7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati, che entro trenta giorni possono inoltrare all’Organismo indipendente di valutazione della performance proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.(26)
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, la valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori può comportare, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione medesima, la risoluzione anticipata del contratto.
9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 7, sono regolati dal contratto individuale per i direttori e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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