Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 37
(Art. 2, L.R. 21/1996)
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
1. Al fine di distinguere le responsabilità ed i poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente da quelli propri dei dirigenti, competono allo stesso Ufficio di Presidenza:
a) la definizione delle funzioni e dell'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio regionale;
b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
c) l'approvazione delle indicazioni formulate dai direttori generali relative all'articolazione delle corrispondenti direzioni generali;
d) la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
2. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 disciplina i requisiti e i criteri generali nonché le modalità e le procedure di accesso all'impiego presso il Consiglio regionale.
2 bis. Le disposizioni dell’articolo 8 si applicano anche all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I riferimenti ivi previsti alla Giunta regionale e al Presidente sono da intendersi riferiti all’Ufficio di Presidenza.(27)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia