Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 40
(Art. 5, L.R. 21/1996)
(Codice etico, incarichi e incompatibilità)
1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
a) rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini;
b) pieno adempimento dei propri compiti;
c) imparzialità;
d) trasparenza.
2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l'accesso dei consiglieri regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente del Consiglio regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che non rientrino nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.
8. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, definiti dall'Ufficio di Presidenza, devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all'atto dell'accettazione della nomina a dirigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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