Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 46
(Art. 8-quater, L.R. 21/1996)
(Risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative)
1. Il fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), del CCNL 1 aprile 1999, è incrementato con risorse poste a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura del 12 per cento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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