Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 58
(Art. 18, L.R. 21/1996)
(Accesso alla qualifica di dirigente)
(Accesso alla qualifica di dirigente)
2. Con deliberazione-quadro adottata dall'Ufficio di Presidenza vengono definite le procedure per le modalità di accesso di cui al comma 1, nonché i criteri per la composizione delle commissioni selezionatrici.(42)
3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei princìpi di imparzialità e di pari opportunità.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia