Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 58
(Art. 18, L.R. 21/1996)
(Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
a bis) per concorso per soli esami;(41)
b) per corso-concorso. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.
2. Con deliberazione-quadro adottata dall'Ufficio di Presidenza vengono definite le procedure per le modalità di accesso di cui al comma 1, nonché i criteri per la composizione delle commissioni selezionatrici.(42)
3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei princìpi di imparzialità e di pari opportunità.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere:
a) il possesso del diploma di laurea;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.
NOTE:
41. La lettera è stata aggiunta dall'art. 30, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
42. Il comma è stato sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. b), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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