Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 65
(Art. 25, L.R. 21/1996)
(Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti)
(Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti)
1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato ha luogo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalle altre disposizioni di legge in materia.
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica dell'Ufficio di Presidenza che ha conferito l'incarico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia