Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 72
(Artt. 1 e 31, L.R. 10/1995)
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo stabiliscono i principi generali ed i criteri ai quali la Regione Lombardia si attiene nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane con l'obiettivo di:
a) assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e favorire la semplificazione delle procedure amministrative per una tempestiva ed efficace erogazione dei servizi;
b) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità del personale garantendo a tutti pari opportunità;
c) razionalizzare il costo del personale contenendone la spesa complessiva, diretta ed indiretta entro i vincoli della finanza pubblica;
d) sostituire ed integrare la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. L'organizzazione strutturale, la specifica disciplina del rapporto dirigenziale e le relative funzioni dirigenziali della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono regolate, rispettivamente, dal titolo II e dal titolo III del presente testo unico.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 73, comma 4, 77, comma 3 e 88, comma 10, le funzioni attribuite dal presente titolo alla Giunta regionale e al suo Presidente, sono attribuite, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al suo Presidente.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al personale degli enti dipendenti dalla regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi