Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 80
(Art. 14, L.R. 10/1995)
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico fondamentale del personale regionale è definito dai contratti collettivi nazionali. Il trattamento economico accessorio è definito dai contratti collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. La Regione garantisce ai propri dipendenti parità di trattamento economico contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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