Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 83
(Art. 15, L.R. 10/1995 - Art. 7, L.R. 17/2006)
(Contrattazione decentrata integrativa)
1. La contrattazione decentrata integrativa è finalizzata al contemperamento tra l'interesse degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche degli organi della regione.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di cui al titolo III del d.lgs.165/2001.
3. La stipulazione dei contratti collettivi decentrati è autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal comma 3, dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 46 e dall'articolo 49 del d.lgs. 165/2001, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione - in caso di controversie - dei contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, le rappresentanze sindacali titolari del diritto di informazione e consultazione di cui all'articolo 9 del d.lgs. 165/2001, sono quelle legittimate alla stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi.
6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, a partire dall'anno 2006, ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per le finalità di spesa previste dal contratto medesimo, fino ad una percentuale del 12 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate determinato per l'anno 2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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