Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 90
(Art. 22, L.R. 10/1995 - Art. 1, c. 15, 16 e 17, L.R. 6/2005 - Art. 1, c. 3, L.R. 18/2007)
(Collocamento a riposo)
(Collocamento a riposo)
1. Il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statali.(76)
NOTE:
76. Il comma, modificato dall'art. 3, comma 2, lett. d) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 e dall'art. 7, comma 1, lett. l) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19, è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 e successivamente dall'art. 22, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2.
78. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 e ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia