Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 91
(Art. 1, L.R. 41/1980)
(Acconto sull'indennità di fine servizio)
1. La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione dell'indennità di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde all'impiegato cessato dal servizio per qualsiasi causa, a titolo di acconto, una somma pari all'80 per cento del presumibile trattamento lordo complessivamente dovuto in relazione all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010, sulla base delle risultanze del fascicolo personale.(79)
1 bis. A partire dall’anno 2012 la percentuale di cui al comma 1è incrementata del 5 per cento l’anno, fino al raggiungimento, a regime, della percentuale del 100 per cento.(80)
2. I relativi provvedimenti sono adottati dal dirigente competente.
3. Gli stessi criteri si applicano a favore della vedova e degli orfani nel caso di morte del dipendente regionale.
4. L'amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce alle somme anticipate.
5. A tal fine il dipendente - per la riscossione delle indennità dovutegli dagli istituti previdenziali e sino alla concorrenza della somma anticipata - stipula con l'amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile, vincolante per gli aventi causa, da notificare ai menzionati istituti.
NOTE:
79. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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