Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 93
(Art. 1, L.R. 26/1987)
(Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale)
(Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale)
1. Al fine di soddisfare le esigenze di professionalità dei dipendenti e contribuire alla crescita di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, gli obiettivi della formazione devono risultare coerenti:
2. Gli obiettivi dell'attività di formazione sono periodicamente concordati con le organizzazioni sindacali in sede di applicazione degli accordi contrattuali e sono definiti in relazione ai bisogni di formazione rilevati.
3. Essi tengono conto, altresì, delle indicazioni dei documenti della programmazione e degli indirizzi generali della Regione.
4. Per assicurare il coordinamento tra le iniziative rivolte al personale regionale e quelle promosse dagli Enti locali per il proprio personale, la Regione - specie in relazione a leggi che operano conferimenti - concorre con gli Enti locali stessi, anche tramite le loro associazioni rappresentative, alla definizione di indirizzi unitari per l'azione formativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia