Legge Regionale
25 novembre 2008
, n. 30
Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione ‘EXPO 2015 S.p.A.’ e altre disposizioni relative all’evento EXPO(1)
(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 26 Novembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-11-25;30
Art. 1 bis
1. La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde SpA, in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell’allegato 1 del citato decreto, con le modalità ammesse dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Per l’approvazione delle opere di cui al comma 1, di interesse regionale, le fasi preliminare e conclusiva della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) hanno luogo contestualmente sulla base del progetto definitivo, fermi restando gli effetti ad esse correlati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia