Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 9
(Sostegno al sistema agroalimentare biologico)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione dell'agricoltura sostenibile sono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica e integrata.
2. Per la finalità di cui al comma 1 sono altresì concessi contributi per la realizzazione di specifici programmi relativi a:
3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono concessi a enti pubblici, associazioni di produttori, organizzazioni professionali agricole, cooperative, singole aziende agricole, altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli operatori che intendono produrre, preparare, immagazzinare, importare o immettere sul mercato prodotti biologici di cui all’articolo 2, comma 1, del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio devono notificare l’inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il sistema informativo per il biologico (SIB), che opera nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché inserire nello stesso SIB le informazioni previsionali relative ai programmi annuali, secondo quanto previsto dalla normativa statale.(26)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13 e modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia