Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 12 bis
(Rete delle enoteche regionali)(49)
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità, nell’ambito della promozione del territorio rurale lombardo, riconosce, quali enoteche regionali facenti parte della rete, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 4.
2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento:
a) promuovono la conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;
b) informano sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;
c) espongono permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia e all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione;
d) creano sinergie nella presentazione dell'immagine tra i vini e i prodotti agroalimentari tipici della Regione;
e) realizzano iniziative per la conservazione e la documentazione di elementi di cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche del passato anche dando vita ad azioni per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;
f) promuovono iniziative volte a ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella regione.
3. Le enoteche regionali, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, possono svolgere attività di vendita dei prodotti esposti, compresi quelli legati alla cultura del vino.
4. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico;
b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
c) disporre di spazi adeguati per l’esposizione dei prodotti, l’accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;
d) prevedere la partecipazione nel proprio statuto di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento delle enoteche regionali, nonché la possibilità di raccordo con le iniziative delle CCIAA.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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