Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 24 ter
(Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe - valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi)(85)(86)
1. La Regione riconosce la funzione ambientale e socio-economica delle malghe che costituiscono un bene di interesse collettivo il cui corretto utilizzo concorre a garantire la conservazione della biodiversità, dei paesaggi e dell’assetto idrogeologico territoriale della montagna.
2. In coerenza con quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentite le comunità montane e i comuni interessati, approva, sentito il parere della competente commissione consiliare, linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio, fornendo altresì indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe stesse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2 bis. Al fine di dare maggiore attuazione sul territorio regionale agli indirizzi e agli interventi declinati nelle linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio di cui al comma 2, Regione Lombardia, sentite le comunità montane territorialmente interessate, individua i requisiti minimi per la costituzione, nelle forme previste dalle norme vigenti, dei consorzi d'alpeggio tra i proprietari privati che, fatto salvo il possesso degli specifici requisiti previsti da ciascun bando, possono essere ricompresi tra i soggetti beneficiari di finanziamenti regionali.(87)
2 ter. Regione Lombardia promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe. Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all’intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura. La Giunta regionale, con proprio atto, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da parte dei consiglieri regionali. È altresì istituita la consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui al precedente periodo, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La consulta del pastoralismo e della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza. (88)
2 quater. La Regione riconosce il valore storico, culturale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.(89)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
86. La rubrica è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25.
88. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 2, della l.r. 25 luglio 2022, n, 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia