Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 26
(Protezione e valorizzazione delle superfici forestali)
1. Sono incentivati, attraverso l’erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente alla divulgazione didattica, nonché alla manutenzione diffusa del territorio.(92)
2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.(93)
3. Sono ammissibili a finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di di natura biotica e abiotica e in particolare:
b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali e alla difesa dell'occupazione forestale e in particolare:
1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti e il miglioramento delle superfici forestali se previsti da piani di assestamento forestale e da piani di indirizzo forestale;(94)
3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;
c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale e in particolare:
1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico-ricreativo degli spazi forestali e alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;
3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane e, in generale, la manutenzione dei versanti;(97)
5) gli interventi per il recupero, il miglioramento e il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;
6 bis) gli interventi di realizzazione e di manutenzione di boschi didattici di cui all’articolo 55 bis, comprese le necessarie dotazioni didattiche e logistiche.(98)
3 bis. La Regione trasferisce alle comunità montane, per il relativo territorio e per il comune di Sondrio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, risorse per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1. Nel caso in cui le stesse comunità montane siano beneficiarie di contributi, l’istruttoria per l’assegnazione è svolta dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio o dalla Regione per il restante territorio.(99)
3 ter. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto fra le comunità montane delle risorse cui al comma 3 bis, tenendo conto delle specificità territoriali ed economiche.(99)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
92. Il comma è stato modificato dall'art. 21, comma 2, lett. b) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4, dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23 e dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia