Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 41
1. La Regione, la provincia di Sondrio, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento.(138)
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47.(139)
3. La Regione, la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 43, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.(140)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia