Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 75 bis
1. Il presente titolo reca disposizioni volte a promuovere il settore del florovivaismo e a favorirne la modernizzazione, nel quadro dei riferimenti normativi statali alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.
2. Il florovivaismo consiste nell'attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, per il cui esercizio è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 71, nonché nell'attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti complementari all'attività principale, nei limiti di cui all'articolo 75 ter. La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia