Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 116 bis
(Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)(361)
1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2002.
2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio.
3. L’utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall’alimentazione è soggetta al possesso dell’apposita autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
361. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi