Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 127
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, dei carabinieri forestali, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.(377)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia