Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 128
(Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni sono irrogate e introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.(378)
3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'articolo 8 della l.r. 90/1983.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia