Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 128
(Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni sono irrogate e introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.(378)
3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'articolo 8 della l.r. 90/1983.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
378. Il comma è stato sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
379. Il comma è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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