Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 140
1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione.
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 dicembre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.(469)
3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio dispongono, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'articolo 149, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.(470)
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici.(471)
5. È vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.(472)
6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:
a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonché per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento delle carte ittiche e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;(473)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia