Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 165(562)
(Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004 e all’adozione di un regolamento su aspetti procedurali)(563)
1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, completano l’accertamento degli usi civici in relazione ai comuni per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023” tale accertamento non sia stato compiuto. A tal fine si avvalgono delle indagini svolte dalle comunità montane per conto dei comuni interessati o delle indagini svolte direttamente dai comuni stessi ove non ricompresi in comunità montane.
2. Le aree gravate da usi civici sono assoggettate alle disposizioni del Titolo I della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) al quale si rinvia.
2 bis. Con regolamento, da approvare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di revisione normativa ordinamentale 2023”, sono definite le procedure da seguire per addivenire all’alienazione di terreni gravati da usi civici, alla liquidazione degli usi civici o al mutamento di destinazione d’uso di terreni gravati da usi civici, nonché le procedure riguardanti ulteriori fattispecie inerenti agli usi civici nel rispetto:(564)
a) delle condizioni e dei presupposti, ricavabili dall’ordinamento statale vigente, per l’applicazione delle fattispecie di cui all’alinea;
b) delle tutele paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché dei vincoli ambientali da salvaguardare, anche in sede di definizione di modalità di valorizzazione e di fruizione collettiva dei beni gravati da usi civici;
c) del regime giuridico di tali beni;
d) degli obiettivi, delle misure generali, degli indirizzi e delle prescrizioni di tutela del piano territoriale regionale e, fino all’approvazione del piano paesaggistico di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, del piano paesaggistico regionale vigente.
2 ter. Il regolamento di cui al comma 2 bisè redatto sentito, per quanto di competenza, il Ministero della cultura.(564)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
562. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
563. La rubrica è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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