Legge Regionale
10 dicembre 2008
, n. 32
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione
(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32
Art. 2
(Candidatura e forme di pubblicità)
1. L'elenco delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), in scadenza, è pubblicato con la periodicità e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14.
2. L'elenco di cui al comma 1è trasmesso dieci giorni prima della sua pubblicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Le candidature per le nomine e designazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono proposte, secondo i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
4. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 3 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali (3), nominativi di persone di entrambi i generi. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature.(4)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia