Legge Regionale
10 dicembre 2008
, n. 32
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione
(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32
Art. 4
(Comitato tecnico consultivo)
1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) con il compito di esprimere, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse.
2. Il Comitato è composto da non più di cinque membri di comprovata professionalità ed indipendenza.
3. E' garantita la presenza nel comitato di entrambi i sessi nella misura di almeno un terzo per il genere maschile o femminile meno rappresentato.(6)
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3 della l.r. 2 dicembre 2016, n. 30. Vedi anche art. 2, comma 4 della l.r. 2 dicembre 2016, n. 30.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia