Legge Regionale
10 dicembre 2008
, n. 32
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione
(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32
Art. 5
(Cause di esclusione)
1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo in relazione alle situazioni richiamate dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
d) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia