Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 7
(Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, della l.r. 12/2005, in tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all'articolo 10, comma 1, del TUE.
2. In particolare, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della l.r. 12/2005, l'atto di approvazione, da parte di un'autorità competente diversa dal comune, del progetto preliminare o definitivo di opera non conforme agli strumenti di pianificazione comunale, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare la variante agli strumenti medesimi.
3. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'effetto di variazione degli strumenti urbanistici vigenti consegue al provvedimento finale della conferenza dei servizi di cui all'articolo 52 quater, comma 3, del TUE, previa deliberazione del consiglio comunale.
4. La variante di cui ai commi 1 e 2, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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