Legge Regionale
4 marzo 2009
, n. 3
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3
Art. 7
(Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, della l.r. 12/2005, in tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all'articolo 10, comma 1, del TUE.
2. In particolare, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della l.r. 12/2005, l'atto di approvazione, da parte di un'autorità competente diversa dal comune, del progetto preliminare o definitivo di opera non conforme agli strumenti di pianificazione comunale, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare la variante agli strumenti medesimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia