Legge Regionale
4 marzo 2009
, n. 3
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3
Art. 9
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo, comunque denominato, integrati ai sensi del comma 2;
b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità: l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.
2. Il progetto preliminare, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 52 quater, comma 2, del TUE, e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intendono produrre l'effetto di cui al comma 1, lettera a), e il piano attuativo, comunque denominato, devono contenere:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia