Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 14
(Decreti di determinazione urgente dell'indennità e di occupazione anticipata)
1. I decreti di cui agli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE, anche in riferimento a procedimenti di asservimento per pubblica utilità, sono emanati in particolare nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.
2. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, specifica ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presupposto di urgenza o di particolare urgenza previsto dagli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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