Legge Regionale
4 marzo 2009
, n. 3
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3
Art. 20
(Competenze)
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e ter) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico e generale e norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), le province territorialmente competenti:
2. La Regione, in caso di inerzia delle province, esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 52 sexies del TUE, con le modalità di cui all'articolo 13 bis della l.r. 26/2003.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia