Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 20
(Competenze)
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e ter) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico e generale e norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), le province territorialmente competenti:
a) emanano il provvedimento di cui all'articolo 52 quater, comma 1, del TUE, relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali;
b) sono delegate ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni ad attuare le funzioni proprie di cui all'articolo 52 sexies, comma 2, del TUE.
2. La Regione, in caso di inerzia delle province, esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 52 sexies del TUE, con le modalità di cui all'articolo 13 bis della l.r. 26/2003.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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