Legge Regionale
10 marzo 2009
, n. 5
Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale
(BURL n. 10, 1° suppl. ord. del 13 Marzo 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-10;5
Art. 2
(Interventi previsti dal Piano territoriale d'area Malpensa)
1. Le previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa, approvato con la legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), relative unicamente agli interventi di cui all'Allegato A - Tabella A1, mantengono efficacia fino all'approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della l.r. 12/2005, di un nuovo Piano territoriale regionale d'area, e comunque per non oltre due anni dalla scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999.
2. Gli interventi di cui all'Allegato A - Tabella A2 della l.r. 10/1999 possono essere realizzati anche oltre la scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, qualora, entro lo stesso termine, sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 10/1999, dei relativi progetti o programmi di attuazione.
3. La disciplina urbanistica delle aree interessate dalle previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa, diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2, rimaste inattuate alla scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, è definita dai comuni, dalle province e dagli enti gestori dei parchi nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, con l'applicazione delle procedure previste dalle leggi regionali vigenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia