Legge Regionale 10 marzo 2009 , n. 5

Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale

(BURL n. 10, 1° suppl. ord. del 13 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-10;5

Art. 3
(Compensazione materiali di escavazione)
1. Per gli interventi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale di cui all'articolo 37 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava) la Regione e gli enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione delle opere con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti.
2. La Regione e gli enti attuatori degli interventi possono eseguire lavori con le modalità di cui al comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio idrico a seguito di esproprio delle aree interessate.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri tecnici e modalità operative per l'esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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