Legge Regionale 10 marzo 2009 , n. 5

Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale

(BURL n. 10, 1° suppl. ord. del 13 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-10;5

Art. 4
(Fondo per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Modifiche alla legge regionale 17/2006)
1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri professionali di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia pari o superiore a euro 50.000,00. Gli oneri non possono comunque superare il 10 per cento del costo complessivo dell'opera.
2. Il fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, così come risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
3. Il fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai comuni di cui al comma 2 ed alle comunità montane se delegate dai medesimi comuni all'effettuazione delle progettazioni di cui al comma 1, conformemente alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).
4. Nel caso in cui l'opera non sia realizzabile o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione, le somme ricevute devono essere restituite, in un'unica soluzione, entro diciotto mesi dalla loro erogazione, maggiorate dei relativi interessi legali.
5. La Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente stanziate a bilancio, stabilisce i criteri, l'importo e le modalità di ammissione al finanziamento.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti, inerenti agli oneri di progettazione, previsti da leggi regionali.
7. Alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(2) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 7 sono abrogati.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2006, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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