Legge Regionale 30 marzo 2009 , n. 6

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Art. 1
(Istituzione)
1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. Il Garantenell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.(2)
3. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti.
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchè l'articolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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