Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 119
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115, è soggetto alla sanzione amministrativa da 103 euro a 516 euro.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 della presente sezione, è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 689/1981 e delle leggi regionali vigenti.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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