Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 137
(Velocità commerciale)
(Art. 6, l.r. 19/89)(8)
1. Con decorrenza 1 gennaio 1989 la velocità commerciale è calcolata come segue:
V.C.L.=P.E.:T.L.
V.C.L.=velocità commerciale in una linea espressa in km/h
P.E.=totale delle percorrenze autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla linea (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio e cioè non abilitate al trasporto passeggeri)
T.L.=tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con esclusione di tutti i tempi di sosta all'inizio e al termine della corsa.
V.C.A.R.U.=P.E.R.U.:T.L.R.U.
V.C.A.R.U.=velocità commerciale aziendale reti urbane espressa in km/h
P.E.R.U.=totale percorrenze annue autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla rete (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio cioè non abilitate al trasporto passeggeri)
T.L.R.U.=tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con l'esclusione di tutti i tempi di sosta autorizzati per l'espletamento del previsto orario cadenzato approvato dall'ente concedente.
V.C.A.=sommatoria P.E.+sommatoria P.E.R.U:sommatoria T.L.+sommatoria T.L.R.U.
V.C.A.=velocità commerciale aziendale espressa in km/h
sommatoria P.E.=sommatoria di tutte le percorrenze di linea P.E. come sopra determinate
sommatoria P.E.R.U.=sommatoria di tutte le percorrenze di reti urbane P.E.R.U. come sopra determinate
sommatoria T.L.=sommatoria di tutti i tempi T.L. come sopra determinati
sommatoria T.L.R.U.=sommatoria di tutti i tempi T.L.R.U. come sopra determinati.
Per le linee interurbane le percorrenze chilometriche e i tempi sono quelli risultanti dagli orari approvati dall'ente concedente.
2. In sede di determinazione della velocità commerciale occorre conteggiare analiticamente il tempo impiegato per effettuare le percorrenze delle singole tratte delle corse. Gli orari di esercizio dei servizi dai quali si ricavano le velocità commerciali devono essere articolati in modo da tener conto dell'influenza sui tempi di percorrenza delle condizioni del traffico presenti nei diversi periodi dell'anno, della settimana e del giorno.
3. Gli enti ed imprese devono comunicare all'ente concedente per il calcolo del contributo di esercizio, le velocità commerciali dei servizi calcolate come sopra indicato.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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