Legge Regionale
23 ottobre 2009
, n. 22
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia
(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22
Art. 6
(Presidente del CAL)
1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a),b), f) e g), è eletto dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento.(6)
2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l'assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l'ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L'ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell'eletto spetta al presidente provvisorio.
3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d'età.
4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. La seduta per l'elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d'età.
5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia