Legge Regionale
23 ottobre 2009
, n. 22
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia
(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22
Art. 8
(Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL)
2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili per la provincia e per la Città metropolitana di Milano, rispettivamente, ad un consigliere provinciale o metropolitano delegato; per i comuni e le associazioni, ad un componente dell'organo esecutivo di provenienza.(9)
NOTE:
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 1) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 29.
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 2) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 29.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia