Legge Regionale 23 ottobre 2009 , n. 22

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22

Art. 8
(Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL)
1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali.
2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili per la provincia e per la Città metropolitana di Milano, rispettivamente, ad un consigliere provinciale o metropolitano delegato; per i comuni e le associazioni, ad un componente dell'organo esecutivo di provenienza.(9)
7. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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