Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 10
(Cumulo di incarichi - limitazioni - opzione)
1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, anche se effettuata dalla Giunta regionale o dal suo Presidente, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.
2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.(12)
4. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 3.(13)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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