Legge Regionale 28 dicembre 2009 , n. 30

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-28;30

Art. 4
(Promozione e sostegno della banda larga)
1. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture per l'informazione digitale ad alta connettività, quale strumento per accrescere la libera circolazione delle informazioni, la qualità e la quantità dei servizi accessibili via web e, conseguentemente, per favorire la competitività territoriale nonché la riduzione degli spostamenti che alimentano il traffico.
2. Le azioni regionali possono essere rivolte anche ad incentivare l'aggregazione della domanda, al fine di incrementare l'offerta dei servizi e l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione.
3. Alle spese per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, con le risorse stanziate alla UPB 6.3.1.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi