Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 108(389)
(Cani e gatti smarriti e rinvenuti)(402)
1. La scomparsa di un cane o di un gatto deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell’anagrafe degli animali d’affezione. (403)
2. Chiunque ritrovi un cane o un gatto vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione. (404)
3. La notifica del ritrovamento del cane o del gatto al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro. (405)
4. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani o ai gatti di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.(406)
5. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
6. I metodi di cattura devono essere tali da evitare ai cani e ai gatti inutili sofferenze.(407)
NOTE:
402. La rubrica è stata modificata dall'art. 18, comma 1, lett. e) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
403. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. f) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
404. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. g) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
405. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. h) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
406. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. i) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
407. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. j) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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