Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 113
(Interventi assistiti con animali)(389)
1. La Regione riconosce il ruolo degli animali come mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi e promuove gli interventi assistiti con gli animali, improntati a rigorosi criteri scientifici e volti a tutelare sia il paziente sia gli animali coinvolti.
1 bis. Al fine di tutelarne la salute e il benessere, i proprietari degli animali impiegati negli interventi di cui al comma 1 assicurano il rispetto di quanto indicato al punto 8 delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), oggetto dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, come recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 5059/2016.(411)
NOTE:
411. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. m) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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