Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 6
(Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)(45)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4.
2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA:
a) agli enti territoriali interessati, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;
b) alla commissione di cui all'articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza;
c) contributi tecnici ad altre strutture dell’amministrazione di appartenenza dell’autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all’allegato A1 della l.r. 30/2006.
2 bis. In caso di trasmissione incompleta, da parte del proponente, della documentazione richiesta entro il termine di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, la domanda si intende respinta e l'autorità competente di cui all'articolo 2 procede all'archiviazione.(46)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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