Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 5
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5
Art. 13
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 8 bis, sono abrogati:(65)
b) l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 34/1978)(67);
c) l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona)(68).
1 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 10 della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione” sono abrogate le disposizioni contenute in atti normativi regionali incompatibili con la presente legge, fatto salvo quanto previsto ai restanti articoli della stessa legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.(69)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia