Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
4. Per favorire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 9, la Giunta regionale promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con gli enti locali interessati, sentite l'associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e l'unione province lombarde (UPL).(71)
6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all'articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.(72)
7. Nell'albo di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/2005è aggiunta un'apposita sezione, finalizzata agli interventi sostitutivi di cui all'articolo 10 della presente legge.
7 bis. La Giunta regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”, apporta al regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”), le modifiche necessarie al relativo adeguamento a seguito delle modifiche alla presente legge introdotte dall’articolo 10 della stessa legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.(73)
7 ter. Le disposizioni relative agli oneri istruttori di cui all’articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis, continuano ad applicarsi nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, a seguito dell’approvazione dello stesso decreto ministeriale, le stesse disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili.(73)
7 quater. Ai procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione” si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla stessa legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”, fatti salvi il comma 1 del presente articolo e quanto previsto all’articolo 23 del d.lgs. 104/2017.(73)
8 bis. (70)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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