Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 10
(Procedure telematiche)
1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle attività commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l'espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) e relativi provvedimenti attuativi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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