Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 18
(Riconoscimento e valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)(35)
1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.(36)
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:
a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;(37)
3. I comuni sul cui territorio si svolgono le fiere, le sagre e i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.(38)
NOTE:
35. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
36. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
37. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia